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DOCUMENTI NECESSARI PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE
La vendita inizia
dalla preparazione di una documentazione completa, è essenziale avere sottomano
subito questi documenti
• Atto
di provenienza dell'immobile (rogito
precedente).
• Scheda
catastale (contiene la piantina
dell'appartamento). Se vi sono state modifiche bisogna aggiornarla. Di solito è
stata allegata al rogito precedente.
• Certificato
catastale con riportate le rendite
attribuite, da cui si ricaverà il valore di riferimento per il pagamento della
tassa di registro
• Documento
che attesti la cancellazione o la situazione di un'eventuale ipoteca.
Nel caso esistesse un mutuo che è già stato estinto, accertarsi del fatto che
l'ipoteca sia stata cancellata. Se ne occupa il notaio, su incarico del cliente.
Nel caso invece vi sia un'ipoteca in corso: l'ultimo bollettino bancario, che
evidenzi la situazione in corso.
• Regolamento
condominiale (se l'appartamento si
trova in un condominio). Quelli che seguono sono documenti sempre importanti, ma
possono essere consegnati successivamente:
• Fotocopia
della carta d'identità e del codice fiscale del venditore/i.
• Eventuale
condono edilizio (quando necessario), o
documentazione delle modifiche interne apportate.
• "Estratto
per sunto degli atti di matrimonio" (lo
rilascia il Comune in carta semplice), se chi vende è sposato. Questo documento
è necessario perché nel caso che i coniugi siano in "comunione dei beni", devono
sottoscrivere entrambi sia l'accettazione di vendita (se si sono affidati a
un'agenzia), sia il preliminare. Se uno dei due rifiutasse, non si potrebbe
successivamente procedere alla vendita.
• Contratti
di locazione (affitto) in corso, o
eventualmente disdetti di recente.
• Dichiarazione
dei redditi (per verificare se
l'immobile è stato dichiarato. Solitamente il notaio fa dichiarare sotto
ammonizione il venditore). Nel caso che a vendere sia una società occorrono
ulteriori documenti quali:
• Certificato
camerale (rilasciato dalla Camera di
commercio).
• Eventuale
verbale
d'assemblea
con delibera alla vendita. (Quando richiesto dai patti societari).
• Poteri
di chi firma.
La consegna di questa documentazione, almeno fino al
punto 5 (regolamente condominiale), è molto importante, in quanto metterà al
corrente il compratore dell'esatta situazione dell'immobile, senza lasciare
spazio in futuro a eventuali contestazioni.
Quindi a maggior garanzia e
trasparenza dell'affare che si andrà a concludere, è bene elencare nel
preliminare di vendita (il cosiddetto "compromesso") la documentazione
consegnata.
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UTILITY
LA
CAPARRA
La caparra è una somma di denaro data come garanzia. Ne esistono due tipi (confirmatoria
e penitenziale).
Negli acquisti di case tra privati se ne usa quasi sempre una sola: quella
confirmatoria. Perciò quando in compromesso si parli semplicemente di "caparra"
s'intende quella confirmatoria.
• La
caparra confirmatoria: la
"caparra confirmatoria" è un anticipo sul prezzo d'acquisto dell'immobile. Viene
pagata dall'acquirente quando firma il compromesso e impegna entrambi le parti
alla conclusione dell'affare. Se l'acquirente si ritira dall'affare, perde ciò
che ha versato; se è il venditore (cioè chi ha già incassato i soldi) a
ritirarsi dall'impegno, dovrà rendere all'acquirente la somma ricevuta oltre a
una penale pari a quanto incassato: in pratica, restituirà il doppio della somma
ricevuta.
La parte che rispetta i patti (cioè che non si ritira) può se lo preferisce
ricorrere al tribunale per ottenere che venga fatto quanto stabilito nel
contratto. Inoltre potrà richiedere un risarcimento del danno subito: si pensi
per esempio al caso di un venditore che si fosse già impegnato ad acquistare un
altro appartamento, certo di incassare una determinata cifra dalla vendita del
proprio, e non potesse perfezionare l'acquisto alla scadenza prestabilita.
• La
caparra penitenziale:
la "caparra penitenziale" è un somma di denaro prestabilita a indennizzo
dell'eventuale recesso (cioè ritiro) dal contratto. In questo modo il venditore
e il compratore hanno già stabilito che o l'uno o l'altro possono recedere dal
contratto pagando appunto una penitenza. Nel caso sia il compratore a recedere
perde quanto versato, nel caso sia il venditore, deve restituire il doppio.
Con questa formula viene preventivamente esclusa la possibilità di richiedere in
tribunale, come invece è consentito dalla caparra confirmatoria, il
trasferimento della proprietà o un risarcimento dei danni.
LE
VISURE (rapporto informativo immobiliare).
Il Rapporto informativo immobiliare è una consultazione
di documenti che si può fare presso
l'Agenzia del Territorio dei Registri Immobiliari
(ex "Conservatoria") della città in cui si trova l'immobile che ci interessa.
Il risultato è un rapporto
completo che ci permette di verificare se l'immobile sia effettivamente della
persona che si presenta come proprietario, il regime familiare (cioè se è
posseduto in comunione o separazione dei beni), la descrizione del bene con
eventuali "accessori" (cioè cantina, solaio, garage).
I dati da verificare sono:
• Trascrizione. Attesta chi sono i proprietari di un
immobile, la legge obbliga che siano trascritti nei registri immobiliari
pubblici, in modo che chiunque sia interessato a quel bene possa venirne a
conoscenza.
• Ipoteca. Se l'immobile è stato dato come garanzia
per ottenere un finanziamento si dice che è "ipotecato". Se vogliamo comprarlo
dobbiamo esigere dal venditore il documento che attesta la cancellazione
dell'ipoteca (cioè il pagamento del debito per intero).
Questo va fatto sempre entro la data del rogito, mai dopo. Infatti in caso di
vendita l'ipoteca viene trasferita a chi compra, assieme all'immobile.
• Usufrutto e nuda proprietà. Si tratta di un diritto di
godimento per cui qualcuno ("usufruttuario") gode gratuitamente di un bene
appartenente ad altri ("nudo proprietario") o per il tempo previsto da un
contratto, o vita natural durante.
Ad esempio, un genitore può intestare ad un figlio la proprietà d'un
appartamento riservandosi però il diritto di abitarci per il resto della propria
vita.
Se si compra la "nuda proprietà" di una casa di cui qualcun altro ha
l'usufrutto, non sarà possibile usarla fino a che quest'altra persona ne avrà
l'usufrutto.
• Diritto di superficie. Questo problema esiste per un
piccolo numero d'immobili, per lo più costruiti dopo gli anni Sessanta, quando
una cooperativa chiedeva in concessione un terreno comunale, per un periodo
limitato (30, 50 o 99 anni al massimo) al termine del quale il terreno
"teoricamente" ritorna di proprietà del Comune con quanto sopra edificato.
Tuttavia la legge concede il riscatto, ovviamente dell'intero insieme (terreno +
casa), e le cooperative, in genere dopo vent'anni, lo chiedono, ottenendo così
la proprietà perenne ed esclusiva.
Se l'appartamento che ci interessa è stato costruito in questo modo, occorre
verificare che il riscatto sia stato chiesto e ottenuto.
Teoricamente è possibile effettuare da soli tutte queste verifiche, ma
l'esperienza può rivelarsi un calvario per chi non è del settore: la materia è
tecnica e molto complessa.
Al momento del rogito il
notaio farà poi una nuova verifica completa e aggiornata di tutti i dati
essenziali.
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